CONTRATTO PART-TIME

contratto part-time

Tra le tipologie contrattuali che favoriscono una migliore conciliazione famiglia- lavoro certamente il part time rappresenta la migliore in quanto pia’ facilmente modulabile alle esigenze della singola lavoratrice

Il contratto di lavoro part time e’ un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da orario ridotto rispetto a quello previsto dal Legislatore o dai contratti collettivi e deve essere stipulato per iscritto al fine di poter provare la sua esistenza.

Esistono tre diverse tipologie di contratto part time:

1) part time orizzontale: se la riduzione di orario viene effettuata all’interno dell’orario giornaliero (esempio: 4 ore anziche’ 8 tutti i giorni)

2) part time verticale: se la riduzione di orario viene effettuata nell’ ambito di periodi concordati (settimana, mese, anno – esempio: 3 giorni pieni a settimana)

3) part time misto: e’ una combinazione delle 2 tipologie descritte (esempio: in alcuni periodo delfino si concorda una riduzione dell’orario di lavoro del 50%, in altri del 20%)

Nel contratto part time di tipo orizzontale  possono essere previste prestazioni supplementari: ossia prestazioni prestate oltre i limiti concordati ma entro i limiti del tempo  pieno

I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementari effettuabili. In mancanza di regolamentazione collettiva, il lavoro supplementare e’ ammesso solo con il consenso del lavoratore

Se i contratti collettivi  non prevedono ciò il lavoro supplementare può essere prestato in misura non superiore al 15 % delle ore settimanali concordate e deve essere retribuito con una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale pari al 15   %
Nel contratto part time verticale-misto possono essere previste prestazioni straordinarie purché’ relative alle stesse giornate lavorative concordate e (a differenza del lavoro supplementare) portano la prestazione lavorativa giornalmente svolta dal lavoratore oltre l’ orario di lavoro normale.

Il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare nei contratti parti time verticali- orizzontali- misti clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa e nei contratti part time verticali o misti possono essere previste anche clausole elastiche  consistenti, invece nella modifica  in aumento della durata della prestazione

I contratti collettivi stabiliscono:

1 condizioni e modalità con cui il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa

2. condizioni e modalità con cui il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa

3. i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa

4. condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione- modifica delle clausole elastiche –flessibili

Se i contratti collettivi non prevedono ciò il lavoratore può ottenere certificazione davanti a commissioni di certificazione delle clausola flessibili – elastiche. Il datore di lavoro deve dare un preavviso di due giorni ed il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15 %.

Si tratta di una novità’ molto importante introdotta dal Jobs act e posta a tutela dei lavoratori che spesso di fronte alla previsione di clausole flessibili ed elastiche si trovano in una posizione assai debole non potendo spesso assumere decisioni differenti rispetto a quelle prese  dal datore di lavoro.

Attraverso, quindi, queste certificazioni il lavoratore può’ avere una maggiore contezza del contenuto della clausola  e ciò gli può’, quindi, evitare situazione pregiudizievoli in futuro.

Esistono situazioni particolari in presenza delle quali i lavoratori hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale

I lavoratori  del settore pubblico- settore privato

affetti   da patologie oncologiche, gravi patologie cronico-degnerative  accertate da una commissione medica istituita presso l’asl

Hanno, inoltre, priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

•il lavoratore con coniuge-figli- genitore- convivente affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative – invalidità pari al 100 per cento

•il lavoratore con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap

Le parti possono stabilire di trasformare l’originario rapporto di lavoro a tempo pieno di rapporto part time viceversa.

Per effettuare la trasformazione del rapporto di lavoro e’ necessario stipulare un atto scritto integrante il contratto di lavoro originario; in ogni caso il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro non può’ costituire giustificato motivo di licenziamento.

In caso di assunzione di nuovo personale a tempo parziale, il datore di lavoro deve informare tempestivamente ( anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa) il personale già’ dipendente con rapporto a tempo pieno e prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti stessi.

Per trasformazione del rapporto da part time a tempo pieno la legge prevede due ipotesi che hanno diritto di precedenza:

1) il lavoratore che ha in [passato trasformato il suo rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro ateo parziale ha diritto di precedenza in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno per ‘ espletamento delle stesse mansioni equivalenti  quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale:

2) il contratto individuale può’ prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale presso unita’ produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o mansioni equivalenti quelle oggetto del rapporto di lavoro a tipo parziale.

In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno

Il lavoratore part- time deve percepire una retribuzione non differenziata rispetto a quella del lavoratore a tempo pieno ma semplicemente riproporzionata in base al numero di ore lavorate, tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione riferita al tempo pieno

contratto part-time

Vi ricordo, inoltre, che il Jobs act ha previsto la possibilità’ di sostituire il congedo parentale  con la stipula di un contratto part time per il periodo in cui la lavoratrice avrebbe potuto usufruire della congedo parentale.