Tra le tipologie contrattuali piu’ diffuse e che maggiormente possiamo incontrare nel corso della nostra vita lavorativa c’è anche
il contratto di somministrazione.
Tramite il ricorso alla somministrazione di lavoro l’azienda beneficia di una prestazione lavorativa senza che cio’ comporti l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
La somministrazione prevede due diversi rapporti contrattuali tra l’agenzia somministratrice e l’impresa utilizzatrice e quello tra la somministratrice ed il lavoratore.
In sostanza in tale contratto entrano in relazione tre soggetti:
- l’agenzia di somministrazione di lavoro , datore di lavoro da cui dipende formalmente il lavoratore:
- il lavoratore, dipendente formalmente dell’agenzia di somministrazione, messo a disposizione dell’impresa utilizzatrice;
- l’impresa utilizzatrice che esercita il potere di direzione e di controllo sulla prestazione di lavoro.
Possono esercitare l’attivita’ di somministrazione le agenzie iscritte nell’apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro, autorizzate dal ministero stesso ed accreditate dalle regioni.
Puo’ stipulare un contratto di somministrazione di lavoro ogni soggetto, anche non imprenditore, che abbia effettuato la valutazione dei rischi.
Al fine di armonizzare la classificazione dei dipendenti delle agenzie con quelle previste dai contratti collettivi nazionali i lavoratori sono suddivisi in 3 grandi aree in relazione alle diverse professionalita’.
Gruppo A di elevato contenuto professionale ( dirigenti, quadri ed impiegati direttivi)
Gruppo B di concetto, operai specializzati caratterizzati da autonomia operativa ma non decisionale ed da un elevato livello di conoscenze tecnico-pratiche
Gruppo C qualificati e d’ordine, che eseguono i lavori sotto la guida ed il controllo di altri.
1) rapporto utilizzatore- agenzia
Il contratto di somministrazione tra l’utilizzatore e l’agenzia puo’ essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
A tempo indeterminato puo’ essere stipulato solo in specifiche ipotesi indicate nel grafico.
In seguito al Jobs act la possibilita’ di stipulare tra l’agenzia e l’utilizzatore contratto di lavoro a tempo determinato e’ ammessa per qualsiasi necessita’ e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione senza necessita’ di una specifica motivazione.
Con riferimento ai limiti numerici di ricorso alla somministrazione non trova applicazione il limite legale del 20% valido per la generalita’ dei contratti a termine.
Il contratto deve contenere a pena di nullita’:
- estremi dell’autorizzazione rilasciata all’agenzia somministratrice:
- numero dei lavoratori da somministrare:
- nel caso di contratto a tempo indeterminato occorre specificare per quale dei servizi ammessi dalla legge il lavoratore viene assunto
- eventuale presenza di rischi per l’integrita’ e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate:
- data di inizio e durata prevista dal contratto di somministrazione
- mansioni cui saranno adibiti i lavoratori
- luogo e orario e trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative
- assunzione da parte dell’agenzia somministratrice dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche’ del versamento dei contributi previdenziali;
- assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare all’agenzia gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
- assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore , in caso di inadempimento dell’agenzia dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche’ dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’agenzia stessa. Agenzia e utilizzatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed in contributi previdenziali.
E’ nulla ogni clausola diretta a limitare la facolta’ dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua mansione.
- rapporto lavoratore-agenzia
L’agenzia puo’ assumere il lavoratore con contratto:
- a termine e inviarlo in “missione” presso l’utilizzatore
- a tempo indeterminato. In questo caso, nei periodi intercorrenti tra una “missione” e quella successiva, i lavoratori rimangono a disposizione dell’agenzia ed agli stessi viene corrisposta un indennita’ di disponibilita.
Alle agenzie che , nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato con l’utilizzatore assumono un lavoratore a tempo indeterminato (direttamente o in seguito alla trasformazione di un precedente contratto a termine) e’ riconosciuto un incentivo di € 750,00.
Per le assunzioni a termine e’ previsto un periodo di prova di un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio della missione.
Per le assunzioni a tempo indeterminato il periodo di prova e’ di 6 mesi di calendario per quadri, dirigenti ed impiegati direttivi; 50 giorni di lavoro effettivi per operai specializzati (categorie intermedie); 30 giorni di servizio effettivo per operai qualificati e d’ordine che seguono il lavoro sotto la guida ed il controllo di altri.
- rapporto lavoratore-utilizzatore
Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attivita’ nell’interesse nonche’ sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.
Durante detto periodo, essi hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore a parita’ di mansioni svolte.
I lavoratori hanno diritto di fruire di tutti i servi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unit’ produttiva.
Al termine della missione l’utilizzatore puo’ decidere di assumere il lavoratore a tempo indeterminato. In caso contrario o nell’ipotesi di rifiuto da parte del lavoratore, questi torna a disposizione dell’agenzia.
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