Quali sono i congedi di cui possono usufruire le mamme lavoratrici dipendenti?
Ricominciamo dalle donne lavoratrici dipendenti.

congedi lavoratrici dipendenti

Il testo normativo a cui bisogna fare riferimento per capire quali sono i diritti e doveri delle mamme lavoratrici dipendenti è il d.lgs 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della Paternità”

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La donna che svolge l’attività di lavoratrice dipendente ha diritto di usufruire del congedo di maternità e del congedo parentale.

Il congedo di maternità (la cosiddetta “maternità obbligatoria”) spetta:

  1. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salva la flessibilità;
  2. ove il parto avvenga oltre tale data per il periodo intercorrente tra la data presunta per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  3. durante i tre mesi dopo il parto salvo la flessibilità;
  4. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;
  5. in caso di parto prematuro e successivo ricovero del neonato in una struttura sanitaria, previa richiesta della madre e compatibilmente con le condizioni di salute del piccolo, durante i mesi successivi all’ingresso del bambino nella casa familiare per l’intero congedo spettante o per parte di esso.

congedi mamme lavoratrici dipendentiLa flessibilità di cui ho fatto riferimento nei punti 2 e 3 si riferisce alla possibilità riconosciuta alla lavoratrice in gravidanza di posticipare l’inizio del congedo stesso ad un mese prima della data presunta del parto e farne automaticamente slittarne la fine a quattro mesi dopo il parto.

Per poter posticipare l’inizio del congedo è necessaria la presenza della certificazione attestante che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

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Alla lavoratrice in congedo di maternità spetta un indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

Calcolo facile direi!!!

La retribuzione globale giornaliera consiste nell’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

L’indennità di maternità è corrisposta anche nel caso in cui vi sia una risoluzione del rapporto di lavoro per:

  1. colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
  2. cessazione dell’attività aziendale cui la lavoratrice è addetta;
  3. ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice è stata assunta;
  4. scadenza del contratto a termine.

 

Hanno diritto all’indennità di maternità anche le lavoratrici che all’inizio del congedo di maternità si trovino sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione o disoccupate purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e l’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 60 giorni.

I periodi di congedo di maternità vanno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima o alla gratifica natalizia ed alle ferie.

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Il congedo di maternità spetta per un periodo massimo di cinque mesi anche alle lavoratrice che abbiano adottato un minore, a prescindere dall’età del bambino. In caso di adozione nazionale il congedo va usufruito entro i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del bambino e tale periodo sussiste anche se nel frattempo il giovane raggiunge la maggiore età.

In caso di adozione internazione, il congedo di maternità può essere usufruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia e può essere utilizzato parzialmente, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per permettere l’incontro con il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

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In caso di affidamento di minore il congedo può essere usufruito per massimo tre mesi ed entro cinque mesi dall’affidamento.

Il congedo parentale consiste nell’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.

Ciascun genitore, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino, con un limite complessivo massimo di 10 mesi.

Nell’ambito di tale limite il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  1. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuato o frazionato non superiore a 6 mesi;
  2. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 qualora usufruisca dell’astensione facoltativi per un periodo non continuativo non superiore a 3 mesi;
  3. qualora vi sia un solo genitore , per un periodo continuato o frazionato non superiore a 10 mesi

Il genitore si intende “solo” in caso di :

  • morte dell’altro genitore
  • abbandono del figlio da parte di un genitore;
  • affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore;
  • non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

Per i periodi di congedo parentale, alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, pari a 6 mesi.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a ferie e tredicesima mensilità; inoltre le ferie e le assenze eventualmente spettanti alle lavoratrici o al lavoratore ad altro titolo non vanno godute in contemporanea con il congedo parentale.

I genitori adottivi ed affidatari possono fruire del congedo parentale indipendentemente dall’età del bambino e comunque non oltre il compimento della maggiore età,entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Il trattamento economico pari al 30% della retribuzione spetta per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, mentre i periodi successivi sono indennizzabili solo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali.

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Novità Job Acts

Sono giorni di grande fermento, i decreti attuativi del Job Acts sono in corso di approvazione.

La bozza di decreto legislativo di attuazione del Job acts approvato venerdì 20 febbraio in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, prevede -con riferimento ai congedi parentali -sembra un allungamento del periodo durante il quale i genitori possono usufruire del congedo.

Il congedo con stipendio al 30% sarà possibile fino a quando il bambino compierà i 6 anni contro i 3 di adesso. Il congedo a stipendio zero, invece, sarà utilizzabile fino a quando il bambino compierà i 12 anni contro gli 8 anni di adesso.

Sembra poi che i genitori potranno usufruire, in luogo del congedo parentale, di un contratto parte time con una riduzione di orario non superiore al 50%.

Nei prossimi post cercheremo di tenervi aggiornate in modo da capire quali sono le novità introdotte con riferimento ai diritti e doveri delle mamme lavoratici dipendenti, iscritte alla gestione autonoma, autonome e libere professioniste.

Sono a disposizione per qualsiasi dubbio, perplessità e chiarimento…. Insomma, io sono qua per ricominciare dai vostri diritti.

Avv. Simona Fontana